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Il treno merci passa attraverso l'erba

Glossario

Disposizioni emanate dalle ferrovie concernenti l’esercizio che rientra nel loro ambito di competenza e comprendenti istruzioni per il lavoro del personale nei processi operativi

Prescrizioni valide a livello nazionale, rilevanti per la sicurezza, che sono vincolanti per tutte le imprese ferroviarie e che disciplinano i processi di esercizio sovraordinati (p. es. produzione). Sono emanate dall’UFT.

Le prestazioni supplementari sono prestazioni offerte dai gestori dell’infrastruttura, che un’impresa di trasporto ferroviario può richiedere a titolo aggiuntivo ai fini dell’utilizzo di una traccia. Esempi sono il ricovero di treni o la manovra nelle stazioni di smistamento.

Prezzo che l’impresa di trasporto ferroviario deve pagare al gestore dell’infrastruttura per poter utilizzare una traccia oraria. Comprende il prezzo minimo (costi marginali) e, per il traffico viaggiatori, un contributo alla copertura dei costi fissi (contributo di copertura). È fissato dalla Confederazione. I principi per fissare il prezzo delle tracce orarie sono stabiliti nell’ordinanza sulle ferrovie e nell’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria.

I treni giungono ai grandi centri (nodi ferroviari) con cadenza oraria o semioraria e ripartono poco dopo. I tempi di percorrenza tra un nodo e l’altro devono quindi essere leggermente inferiori a 30, 60 o 90 minuti. I passeggeri beneficiano di buone coincidenze con tempi minimi di trasbordo. L’orario risulta semplificato e di facile consultazione.

La Confederazione e i Cantoni interessati ordinano presso le imprese di trasporto i servizi (prestazioni) per il traffico regionale viaggiatori sulla base di un’offerta presentata dalle imprese. Le indennità finanziarie, pari ai costi non coperti previsti, sono convenute in precedenza. La Confederazione ordina inoltre ai gestori di infrastrutture ferroviarie prestazioni infrastrutturali e per il traffico merci (traffico combinato non accompagnato e strada viaggiante). Queste indennità sono denominate contributi d’esercizio.

Procedura di autorizzazione svolta dall’UFT che si applica alla costruzione e all’esercizio di infrastrutture delle ferrovie, degli impianti di trasporto a fune, dei filobus e della navigazione e che equivale a un’autorizzazione edilizia.

La procedura di definizione dell’orario è disciplinata nell’ordinanza sugli orari ed è coordinata con la procedura di ordinazione. All’inizio della procedura viene definito il programma del traffico a lunga distanza, sul quale è basata la bozza d’orario che servirà alle imprese di trasporto per modificare gli orari nel traffico regionale e a lunga distanza. Sono poi effettuati i coordinamenti dettagliati tra committenti (Cantoni e Confederazione) e imprese di trasporto e i lavori di preparazione per la pubblicazione dell’orario ufficiale definitivo.

Programma che prevede l’ampliamento progressivo dell’infrastruttura ferroviaria; la Confederazione lo aggiorna periodicamente d’intesa con i Cantoni delle rispettive regioni di pianificazione e con le imprese ferroviarie interessate. Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo stato dell’ampliamento, sui necessari adeguamenti del programma e sulla successiva fase di ampliamento pianificata.

I PrUR e PUR servono a garantire la parità di capacità per il traffico merci e traffico viaggiatori sulla rete ferroviaria svizzera creando le premesse per un’offerta interessante a lungo termine per entrambi i tipi di trasporto. Vengono elaborati da FFS Infrastruttura per conto dell’UFT e valgono come criterio di attribuzione centrale nell’assegnazione delle tracce. Il PrUR stabilisce l’utilizzo delle tracce previsto da parte del traffico viaggiatori e merci, per un’ora tipo, su tutte le tratte della rete ferroviaria. Nei PUR viene dettagliata, e se necessario aggiornata, la garanzia delle tracce per ogni singolo anno d’orario rispettivamente a partire da sei anni prima del relativo anno d’orario. Il Consiglio federale approva il PrUR e l’UFT i PUR. I PUR fungono da base per l’assegnazione delle tracce.

Registro nazionale dei veicoli ferroviari. Ogni Paese europeo dispone di un registro di questo tipo.

Qualora il coordinamento nei conflitti di tracce fallisca, il SAT prende le decisioni sull’assegnazione e mancata assegnazione delle tracce. Ciò avviene sulla base delle vigenti regole di priorità definite nella legge sulle ferrovie (Lferr), nell’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF) e nell’ordinanza dell’UFT concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT).

Sono considerati richiedenti con diritto di ordinare prestazioni di base e prestazioni supplementari le imprese di trasporto ferroviario e, nel traffico merci, anche altre imprese interessate all’esecuzione del trasporto ferroviario.

«Richiesta di tracce» è il termine utilizzato per definire gli annunci di tracce inoltrati dalle ITF o da altri aventi diritto entro il secondo lunedì d’aprile per l’orario annuale, oppure nell’ambito dell’orario infrannuale.

Ripartizione del volume di traffico tra i singoli vettori di trasporto; parametro riferito alle quote di ciascun modo di trasporto rispetto al traffico complessivo o a un determinato settore (p. es. traffico merci).

Le STI mirano a garantire il collegamento tra le reti ferroviarie dei singoli Stati e a promuovere l’accesso a queste reti. Le STI sono elaborate su incarico della Commissione europea.

Servizio di trasporto combinato accompagnato di interi autocarri per ferrovia sugli assi Lötschberg-Sempione e San Gottardo (incl. vagoni cuccetta per gli autisti)

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